Dicesi mattinata infame:

Quella in cui, dopo una (poco felice) dormita notturna di sole cinque ore, si affronta il classico traffico mattutino delle giornate piovose – e, dunque, pieno di gente rincoglionita al volante – e si giunge al lavoro puntualmente in ritardo.

Quella, poi, nella quale scopri che scade una memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (la c.d. “memoria istruttoria”) e non hai altra scelta che correre, sotto la pioggia, in Tribunale, per depositare il fottutissimo atto.

Quella, inoltre, in cui ti dicono anche che non hai solamente da depositare la suddetta memoria, ma anche bla bla bla, chiedere bla bla bla, depositare bla bla bla e, soprattutto, prendere visione di un fascicolo di un procedimento penale ed estrarre copia di tutti gli atti ivi contenuti.

Ma sì, saranno poche pagine, suvvia, penserete voi (e ho pensato anche io, devo dire la verità).

E invece col cazzo: 134 pagine di goduria e sudore.

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…per tutto il resto c’è MasterCard

Per queste, invece, c’è un bel “vaffanculo“:

  1. Fare la fila, in Tribunale, alle 8.30 del mattino per prendere i tanto ambiti numeri delle Cancellerie ed essere costretti a saltare una ventina di posti, per essersi messi in coda dalla parte sbagliata;
  2. Aspettare poi quattro (4 – Q U A T T R O) fottutissime ore per entrare in Cancelleria Civile, nonostante si disponga del numero 23;
  3. Essere in procinto di concludere un deposito/richiesta in Cancelleria e accorgersi che mancano delle marche da bollo, le quali – ovviamente – devono essere acquistate in Tabaccheria, che a sua volta è piena di gente e non propriamente vicina;
  4. Notare, dopo tutta la trafila di cui ai punti precedenti, che qualche collega non ha fatto il proprio lavoro in maniera appropriata e, di conseguenza, essere costretti a sopperire a tali lacune, con sicura perdita di tempo, e pazienza.

E, nel pomeriggio, mi attendono due belle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..

Ah, come mi piacciono questi giovedì.

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Sentencia histórica sul P2P/2

Sempre con riferimento alla sentenza di cui al post precedente, segnalo l’articolo del Corriere della Sera.

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Sentencia histórica

Ringraziando il Prof. Avv. Guido Scorza – il cui sito è vivissimamente consigliato – per averla menzionata e pubblicizzata tramite tweet, ritengo doveroso diffondere il verbo della storica sentenza (sì, lo so, l’ho già scritto nel titolo) (però lì è scritto in spagnolo) (sì, lo so che era chiaro ed inutile che lo dicessi) che il Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelonaorgano giurisdizionale unipersonale del sistema giuridico spagnolo – ha pronunciato la settimana scorsa.

La questione è di primaria importanza, per lo meno per i miei interessi. Non è facile spiegarlo senza termini tecnici, ma più o meno – per farla spicciola – le cose stanno in questa maniera: in Spagna c’è la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ossia la nostra SIAE, la quale pretendeva la chiusura di un particolare sito web (tal www.elrincondejesus.com) che offriva (rectius: pubblicava) links per scaricare opere attraverso la rete P2P. A suo dire, ciò comportava necessariamente violazione della normativa tutelante il diritto d’autore. A titolo esemplificativo, nelle medesime grane legali, che hanno poi comportato l’oscuramento in Italia, hanno coinvolto il sito web The Pirate Bay.

Ad ogni modo, il Giudice catalano ha inteso proporre una interpretazione davvero innovativa e, a mio modo di vedere, maggiormente aderente alla realtà. Lo stesso, ha infatti riconosciuto che la pagina web oggetto di controversia, come già detto, offriva, sì, collegamenti (links) utili al fine di scaricare le opere attraverso la rete P2P,  però non distribuiva, di fatto, contenuti soggetti a proprietà intellettuale. Secondo lo stesso giudicante, Internet si fonda sul sistema di collegamenti, il quale non presuppone “distribución, ni reproducción ni comunicación pública de las obras protegidas (“distribuzione, né riproduzione, né comunicazione pubblica delle opere protette”). Infine, la sentenza conclude sostenendo che la pagina web di collegamento a reti P2P non viola i diritti di sfruttamento che spettano agli autori, secondo la Legge sulla Proprietà Intelletuale.

È bene, comunque, precisare che il proprietario e gestore del sito web in questione non otteneva alcun guadagno, in termini di denaro, sia direttamente che indirettamente, dal servizio offerto.

Non c’è che dire, l’orientamento ha portata estremamente innovativa, visti i precedenti casi che hanno coinvolto anche le sedi giudiziarie nostrane. L’unica mia speranza è che, nel breve futuro, più Tribunali e Giudici, specie del Belpaese, si adeguino e proseguano su questa direttrice.

Già io contesto il divieto di download ed upload, solo se l’attività di downloading ed uploading sia svincolata da diversi fini di profitto, aggiungere una sorta di responsabilità oggettiva – che io aborro a priori – in capo ai gestori di siti web, per il solo fatto di indicizzare i files scaricabili mediante rete P2P, mi pare francamente persecutorio.

Link della notizia (sito spagnolo): https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4905.

P.S.: so che non fregherà una mazza, ma l’ormai celeberrima conclusionale, fortunatamente, si è scoperto non essere urgente. Queste son soddisfazioni.

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Warning

Chiuso per Weekend

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A.A.A. Violenza sessuale di minore gravità cercasi

No, cioè, non voglio essere violentato lievemente, sia chiaro.

Semplicemente mi trovo in una situazione d’emergenza: il dominus mi ha incaricato di trovare massime giurisprudenziali che trattino la questione della violenza sessuale – per la precisione, la pacca classica pacca sul culo – e, nello specifico, si esprimano sui casi di minore gravità. Quando, però, questi casi siano ripetuti nel tempo e non si tratti di un fatto isolato.

Stante questa ricerca, la conclusionale di cui all’articolo precedente può attendere…

P.S.: so che nessuno mi aiuterà. Tentare non nuoce, però.

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Trova le differenze

10th March 2009, Malaga, Andalusia, Espana <---> 10th March 2010, Emilia-Romagna, Latrina

Esattamente un anno fa, ero là, steso, bello paciarotto, sulla spiaggia che potete ammirare nella foto a sinistra. Non avevo particolari pensieri per la testa, ricordo, e non dovevo far altro che godermi la brezza marina primaverile, con quel bel calduccio marzolino (30 gradi, mica cazzi) che solo la costa andalusa può regalarti.

Adesso, invece, sono di là, immerso in quella marea bianca, che, come testimonia la foto a destra, ha inghiottito qualunque cosa, anche un’automobile.

Ecco, questa premessa era doverosa, per far comprendere appieno – e credo sia piuttosto facile immedesimarsi – il mio stato d’animo. In questo stato, oggi ho dovuto lavorare. Voglio essere sincero, ho lavorato mezza giornata. Per tutta la mattinata, infatti, ho atteso, invano, l’avvento dello spazzaneve. Non si è mai fatto vivo, evidentemente avevano troppe emergenze sparse in città (P.A. dixit). Io credo che non avessero più soldi per pagarli, giunti a fine stagione. Dunque, ça va sans dire, ho dovuto sostanzialmente attaccarmi al cosiddetto cazzo ed affrontare le strade della città.

Giunto – in anticipo, perché, ovviamente, nessuno si è azzardato a mettere il becco fuori casa – in ufficio, ho ripreso in mano uno di quegli atti che un praticante tipo (un po’ come il classico agente modello) dovrebbe evitare, per lo meno all’inizio: la comparsa conclusionale.

Perché dico questo? La risposta è semplice. Più facile comprenderla, però, se illustro la funzione di questo atto. Dicesi comparsa conclusionale, l’atto di parte conclusivo che riassume l’iter processuale e probatorio della causa e che sottolinea gli elementi di fatto e di diritto di maggiore importanza. Questo cosa vuol dire? Che tu – o io, nel caso di specie – povero praticante sfigato, DEVI rileggerti TUTTI gli atti che compongono il fascicolo d’ufficio (quindi non solo quelli della tua parte), compresi i verbali d’udienza, le prove assunte, documentali o testimoniali, perizie e quant’altro. Dopodiché, DEVI cercare di controbattere a quanto sostenuto dalla controparte facendo perno su quanto, invece, hai affermato – no, il cazzo, tu non hai fatto un bel niente, l’avrà fatto qualcun altro che ora, ovviamente, in studio non ci sarà più – nei tuoi atti di parte precedenti. E SICURAMENTE – questo lo posso garantire – se a te, praticante, hanno affidato la redazione di una comparsa conclusionale – o, nel gergo, anche solo “conclusionale” – vuol dire che i casi sono due:

1) O si tratta di una causa in cui la parte avversaria è contumace, non si è mai fatta viva, e si ha praticamente già vinto, e dunque è impossibile sbagliare e perdere, e per questo se si perde non può che essere stata colpa tua, e di conseguenza poi son cazzi tuoi;

- respiro -

2) Oppure, com’è più probabile che sia, ti hanno semplicemente rifilato quella che a Roma si definirebbe sòla, ovverosia la classica causa in cui sono stati commessi migliaia di errori, dimenticanze, abusi, avanzate richieste pretestuose, prestato falsa testimonianza, falsificato documenti, che, dunque, nessuno in studio ha la voglia di affrontare, perché chi la gestiva in precedenza è morto suicida o ha subìto una maledizione (o si è semplicemente sputtanato).

Si comprenderà, quindi, la mia gioia nel sapere che entro Venerdì 19 p.v. dovrò terminare questa simpaticissima conclusionale. Sarà mia premura pubblicarla, con i dovuti accorgimenti onde evitare la violazione della Legge sulla Privacy, affinché, magari, qualche altro triste praticante – ma mai più triste di me – possa avere a disposizione una bozza per capire come assolutamente NON si debba redigere una comparsa conclusionale.

No, scherzo. Se dovessi pubblicarla, in realtà, vorrebbe dire che, per lo meno, il mio dominus – che termine inquietante – non è morto nel leggerla.

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Tempo reale

La situazione attuale in Tribunale: tutto procede come previsto.

Il giudice è apparso pienamente a suo agio con il clima odierno.

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Inauguréscion

Non è la prima volta che scrivo un blog.

Di solito, però, hanno sempre fatto cagare e, di conseguenza, me ne sono disinteressato dopo un certo periodo di arrancamento/agonìa, che inesorabilmente ha portato al definitivo aborto.

Potrebbe accadere di nuovo, chi lo sa. D’altronde, non penso sia facile perdere questo vizio con la semplice volontà. Anche se, devo ammetterlo, stavolta sono mosso da uno spirito differente, che non ha mai caratterizzato le mie precedenti (e sostanzialmente inutili) opere. Se in passato, infatti, non avevo – fondamentalmente – un cazzo da dire, raccontare, analizzare, commentare, oggi, invece, mi ritrovo catapultato in un mondo nuovo, che, per me, studente incallito per circa 18 anni, rappresenta l’Eldorado: il praticantato forense.

Ebbene sì, sono uno dei miglioni (appositamente scritto in questa maniera, chi vuol capire, capisca…) di neolaureati in Giurisprudenza che tentano la carta dell’avvocatura. Se devo essere del tutto sincero – anche se potrebbe non fregarvene nulla – non ho ancora ben a mente la strada da prendere: avvocatura, magistratura, notariato (seee…). Chi vivrà, vedrà. Intanto, però, una cosa è certa: il praticantato biennale va vissuto tutto. Meglio se fatto condividendo tutto quello che lo caratterizza.

Mi accomiato – anche perché odio le presentazioni e ancor di più le presentazioni serie – pubblicando una foto scattata nel pomeriggio. Non c’entra un cazzo con il diritto o la pratica. Però chissenefrega, qui comando io.

Snowind @ Reggio Emilia

9th March 2010. 18.15. Emilia-Romagna, Alaska, US.

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