Ringraziando il Prof. Avv. Guido Scorza – il cui sito è vivissimamente consigliato – per averla menzionata e pubblicizzata tramite tweet, ritengo doveroso diffondere il verbo della storica sentenza (sì, lo so, l’ho già scritto nel titolo) (però lì è scritto in spagnolo) (sì, lo so che era chiaro ed inutile che lo dicessi) che il Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona – organo giurisdizionale unipersonale del sistema giuridico spagnolo – ha pronunciato la settimana scorsa.
La questione è di primaria importanza, per lo meno per i miei interessi. Non è facile spiegarlo senza termini tecnici, ma più o meno – per farla spicciola – le cose stanno in questa maniera: in Spagna c’è la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ossia la nostra SIAE, la quale pretendeva la chiusura di un particolare sito web (tal www.elrincondejesus.com) che offriva (rectius: pubblicava) links per scaricare opere attraverso la rete P2P. A suo dire, ciò comportava necessariamente violazione della normativa tutelante il diritto d’autore. A titolo esemplificativo, nelle medesime grane legali, che hanno poi comportato l’oscuramento in Italia, hanno coinvolto il sito web The Pirate Bay.
Ad ogni modo, il Giudice catalano ha inteso proporre una interpretazione davvero innovativa e, a mio modo di vedere, maggiormente aderente alla realtà. Lo stesso, ha infatti riconosciuto che la pagina web oggetto di controversia, come già detto, offriva, sì, collegamenti (links) utili al fine di scaricare le opere attraverso la rete P2P, però non distribuiva, di fatto, contenuti soggetti a proprietà intellettuale. Secondo lo stesso giudicante, Internet si fonda sul sistema di collegamenti, il quale non presuppone “distribución, ni reproducción ni comunicación pública de las obras protegidas“ (“distribuzione, né riproduzione, né comunicazione pubblica delle opere protette”). Infine, la sentenza conclude sostenendo che la pagina web di collegamento a reti P2P non viola i diritti di sfruttamento che spettano agli autori, secondo la Legge sulla Proprietà Intelletuale.
È bene, comunque, precisare che il proprietario e gestore del sito web in questione non otteneva alcun guadagno, in termini di denaro, sia direttamente che indirettamente, dal servizio offerto.
Non c’è che dire, l’orientamento ha portata estremamente innovativa, visti i precedenti casi che hanno coinvolto anche le sedi giudiziarie nostrane. L’unica mia speranza è che, nel breve futuro, più Tribunali e Giudici, specie del Belpaese, si adeguino e proseguano su questa direttrice.
Già io contesto il divieto di download ed upload, solo se l’attività di downloading ed uploading sia svincolata da diversi fini di profitto, aggiungere una sorta di responsabilità oggettiva – che io aborro a priori – in capo ai gestori di siti web, per il solo fatto di indicizzare i files scaricabili mediante rete P2P, mi pare francamente persecutorio.
Link della notizia (sito spagnolo): https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4905.
P.S.: so che non fregherà una mazza, ma l’ormai celeberrima conclusionale, fortunatamente, si è scoperto non essere urgente. Queste son soddisfazioni.
